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ISO 22000:2005
Questa norma volontaria rappresenta il nuovo standard
sulla sicurezza alimentare dei prodotti e dei
processi; si pone come obiettivo il controllo
sistematico di tutti i soggetti coinvolti nella
catena alimentare, dai produttori primari ai distributori
finali, per garantire una efficiente gestione
dei rischi relativi alla sicurezza degli alimenti,
riducendo i costi complessivi del processo e innalzando
il livello di sicurezza.
Secondo la nuova norma il sistema aziendale deve
essere in grado di valutare tutti i pericoli che
possono manifestarsi lungo la filiera alimentare,
tenendo in considerazione i processi che la caratterizzano,
gli ambienti in cui essi si svolgono e tutti i
componenti del sistema produttivo alimentare.
La compatibilità del nuovo sistema di gestione
della sicurezza alimentare con modelli gestionali
standardizzati, quali UNI EN ISO 9001 e UNI EN
ISO 14001, permette alle organizzazioni coinvolte
direttamente e indirettamente nel settore alimentare
di poter implementare sistemi integrati di qualità,
ambiente e sicurezza alimentare. Ulteriore obiettivo
della norma è quello di armonizzare i diversi
schemi per l'igiene del cibo o HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Point) basati su norme nazionali
differenti (ad es. in Italia la UNI 10854), proponendo
uno standard unico.
UNI 10939 : 2001
La certificazione di rintracciabilità di
filiera agroalimentare, secondo la norma UNI 10939
del 2001, attesta che, con ragionevole attendibilità,
viene garantita e documentata la rintracciabilità
del prodotto lungo tutte le fasi della sua elaborazione,
coinvolgendo quindi tutti i soggetti della filiera.
Ai fini della certificazione è indispensabile
che:
- le Organizzazioni della filiera siano tra
loro correlate da vincoli contrattuali (per
la condivisione degli obiettivi comuni) e coordinate
dall'Organizzazione che richiede la certificazione
e si assume la responsabilità della conformità
del prodotto rispetto alle norma di riferimento.
- l'Organizzazione predisponga un documento
(il Disciplinare Tecnico) condiviso da tutti
i soggetti della filiera, che deve contenere:
1. la descrizione della filiera stessa,
2. l'indicazione degli accordi contrattuali
tra le parti,
3. le specifiche responsabilità,
4. le modalità di gestione e verifica
del sistema di rintracciabilità e degli
aspetti di igiene e sicurezza.
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